Sez. 1, Ordinanza n. 4110 del 24/02/2026 (Rv. 677603-03)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Mutamento unilaterale della residenza del minore - Inadeguatezza del genitore - Rientro del minore - Motivazione - Conseguenze in tema di bigenitorialità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il trasferimento unilaterale della propria residenza e quella del figlio, a seguito della crisi familiare, adottata da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non implica di per sé - a carico del primo - un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o collocatario del minore, né impone un automatico rientro del medesimo nel luogo di residenza iniziale, occorrendo piuttosto valutarne le motivazioni, che devono fondarsi su ragioni serie e non su motivi futili dettati dalle esigenze egoistiche dell'adulto; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva revocato l'ordine di rientro del minore nella città di residenza del padre, che non aveva prestato il consenso all'allontanamento, privilegiando la collocazione del figlio presso la madre, stante la sua tenerissima età e l'allattamento materno ancora in corso).
Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)