Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 05/03/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287770-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cose destinate a commettere il reato di associazione mafiosa - Terzo proprietario - Omesso esercizio delle prerogative e dei poteri connessi al diritto vantato - Buona fede - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)