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Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 18/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120381 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA D'INDULTO CONDIZIONATO APPLICATO IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120381-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA D'INDULTO CONDIZIONATO APPLICATO IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*

Anche in Mancanza d'impugnazione del pubblico ministero, il giudice d'appello puo legittimamente pronunziare la revoca di un indulto condizionato, applicato in un precedente giudizio per un reato diverso da quello costituente oggetto del procedimento in corso; in questo caso non puo ritenersi operante il divieto della reformatio in peius sia perche la pronunzia di revoca non si riferisce ad un beneficio concesso con la sentenza impugnata, sia perche la stessa revoca potrebbe essere emessa in Sede di esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)