Sez. 1, Sentenza n. 3821 del 01/02/1989 Ud. (dep. 17/03/1990) Rv. 183744 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - INDULTO - REVOCA O MODIFICA EX OFFICIO - AMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - INDULTO - REVOCA O MODIFICA EX OFFICIO - AMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - INSUSSISTENZA.*
Il divieto della reformatio in peius, contenuto nell'art. 515 comma terzo cod. proc. pen. riguarda l'entità complessiva della pena ed i benefici la cui applicazione consegue ad una valutazione critica delle singole emergenze di causa, ma non si estende a meccanismi automatici, come quello che presiede all'applicazione dell'indulto, astrattamente fissati dalla legge sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi predeterminati. In conseguenza, il giudice dell'impugnazione ben può d'ufficio ed in Mancanza di gravame da parte del P.m., ridurre o revocare l'indulto concesso in primo grado, così correggendo l'eventuale errore di diritto eventualmente commesso dal giudice di prima istanza. (Conf mass n 102263; (Conf mass n 120381; (Conf mass n 147201; (diff mass n 169184).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)