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Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 19/06/1972 (Rv. 358992 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVO - ECCEZIONE DI ESTRANEITA AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI MERITO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358992-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVO - ECCEZIONE DI ESTRANEITA AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONE DI MERITO - CONSEGUENZE.*

Colui il quale sostiene la propria estraneita al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e correlativamente la carenza di una propria titolarita dei diritti e degli obblighi da questo originati, solleva non una questione di legittimazione passiva, ma una questione di merito, soggetta a tutte le limitazioni ed a tutte le preclusioni stabilite dalla legge processuale. (nella specie, una societa cooperativa a responsabilita limitata convenuta in giudizio, aveva eccepito, per la prima volta con la comparsa conclusionale di appello, che la scrittura privata sulla quale l'attore fondava la sua pretesa, non era ad essa opponibile perche sottoscritta da sette soltanto dei nove soci. Nel rigettare il ricorso avverso la sentenza dei giudici di appello, che avevano dichiarata inammissibile detta eccezione, la SC ha enunciato il principio di cui in massima) . (V 1759'70, mass n 347719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)