Sez. 1, Sentenza n. 2564 del 03/10/1974 (Rv. 370988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA- ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA- ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI MERITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Qualora si eccepisca la estraneita di una parte al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, correlativamente, la carenza-nella stessa- di una propria titolarita dei diritti e degli obblighi originati dal rapporto medesimo, sorga non gia una questione di legittimazione passiva, bensi una questione di merito soggetta a tutte le limitazioni e preclusioni stabilite dalla legge processuale. Pertanto, tale questione non e rilevabile di ufficio e puo formare oggetto del controllo di legittimita soltanto se sia stata sollevata, per il necessario esame degli elementi di fatto, nel giudizio di merito. (Conf 2934'72, mass n 360674; 1914'72, mass n 358992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)