Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002 (Rv. 556699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Difensore munito di procura generale alle liti - Abilitazione a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Abilitazione a conferire ad altro difensore la procura speciale "ad litem" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di procura generale alle liti, in quanto la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale "ad negotia"; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sè stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)