Sez. 3, Sentenza n. 4996 del 19/05/1998 (Rv. 515576 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Legittimazione al rilascio - Del procuratore "ad litem" - Esclusione - Requisito temporale - Nel caso di procura per atto separato - Posteriorità alla sentenza impugnata ed anteriorità alla notifica del ricorso - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura speciale a ricorrere in Cassazione deve essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa o dal procuratore generale "ad negotia", e non può essere rilasciata dal procuratore "ad litem"; inoltre la stessa, se conferita con atto separato deve contenere anche la indicazione della sentenza che si intende impugnare e deve essere pertanto rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)