Sez. 4, Sentenza n. 111 del 06/11/1987 Ud. (dep. 12/01/1988) Rv. 177371 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO D'APPELLO - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO D'APPELLO - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE.*
La sussistenza di una nullità di natura processuale, sia pure di ordine generale, non può ritenersi di ostacolo alla immediata applicazione dell'amnistia a norma degli artt. 152, comma primo e 592 cod. proc. pen., a meno che non si tratti di una nullità assoluta ed insanabile che infici alla radice la validità dello Esercizio dell'Azione penale, travolgendo tutti gli Atti processuali. (nella specie è stato precisato che la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello non è di ostacolo all'immediata applicazione dell'amnistia, posto che, se dichiarata, farebbe semplicemente regredire il procedimento alla fase degli Atti preliminari al giudizio di secondo grado, in cui il giudice non deve fare altro che prendere atto della sopravvenuta amnistia ed emettere la relativa declaratoria con sentenza dibattimentale). (V, mass n 157662; (V, mass n 159836; (V, mass n 162581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)