Sez. 2, Sentenza n. 1237 del 26/05/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162581 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONE - LIMITAZIONE ALLE SOLE IPOTESI DI MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, ESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE E CAUSE DI NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONE - LIMITAZIONE ALLE SOLE IPOTESI DI MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, ESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE E CAUSE DI NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILI.*
L'eccezione alla pregiudizialità dell'amnistia di cui all'art. 592 cod. proc. pen., salve le particolari deroghe previste dal comma secondo dell'art. 152 cod. proc. pen., deve essere interpretata con criterio restrittivo, riferendola alle sole ipotesi di Mancanza dei presupposti processuali, di esistenza di una causa di impromovibilità o di improseguibilità dell'Azione penale ed alle cause di nullità assoluta insanabile che siano tali da inficiare la validità dell'Esercizio dell'Azione penale, travolgendo tutti gli Atti processuali posteriori e quelli anteriori che vi siano strettamente collegati. (Conf mass n 160624; (Conf mass n 159836; (Conf mass n 158810).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)