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Sez. 2, Sentenza n. 4230 del 07/05/1987 (Rv. 452984 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROVENIENTE DAL PROCURATORE COSTITUITO - IDONEITÀ - DECESSO DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452984-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA PROVENIENTE DAL PROCURATORE COSTITUITO - IDONEITÀ - DECESSO DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*

Poiché l'atto interruttivo della prescrizione può essere compiuto da un soggetto diverso dall'interessato che agisca in nome e per conto di quest'ultimo, in base ad apposito incarico, e nei confronti del controinteressato, siffatto carattere va riconosciuto alla domanda giudiziale contenente gli elementi essenziali richiesti al riguardo e proveniente dal procuratore costituito che rappresenta ad ogni effetto la parte interessata, senza che possa assumere rilievo, a tal fine, il decesso della parte, poiché la rappresentanza in giudizio del procuratore costituito continua anche dopo tale evento ove egli stesso non lo abbia dichiarato in modo da determinare la interruzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)