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Sez. 3, Sentenza n. 18239 del 28/11/2003 (Rv. 568540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. - Idoneità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, l'atto di citazione, validamente formato, è idoneo, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)