Sez. 3, Sentenza n. 18239 del 28/11/2003 (Rv. 568540 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. - Idoneità - Condizioni - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE
In materia di procedimento civile, l'atto di citazione, validamente formato, è idoneo, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)