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Sez. L, Sentenza n. 4695 del 21/08/1982 (Rv. 422639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PRESENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO CON LA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO.*
Stato
decisa il 1982-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PRESENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO CON LA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO.*

Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro sia caratterizzato dalla "stabilità", cui si ricollega la possibilità di decorso della prescrizione dei diritti del lavoratore, pur in pendenza del rapporto stesso, il giudice di merito è tenuto ad accertare se questo sia disciplinato, sul piano sostanziale e su quello processuale in guisa tale da garantire al lavoratore, in caso di ingiustificato licenziamento, non soltanto il risarcimento del danno ma anche la concreta reintegrazione nel posto di lavoro con possibilità di eliminazione ex tunc delle conseguenze del recesso. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha cessato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato la stabilità del rapporto di lavoro di un dipendente della compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo, senza adeguata considerazione del rilievo che in senso opposto potevano avere le Disposizioni dell'art. 65 del C.C.n.L. 25 novembre - 12 dicembre 1958 - reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 732 - che prevedevano la risoluzione del rapporto stesso soltanto per riduzione dell'attività aziendale, provvedimento disciplinare, inabilità fisica, decesso, limiti di età e dimissioni, stabilendo altresì che il licenziamento disciplinare poteva avere effetto solo dopo la decisione in tal senso di un apposito collegio; e senza considerare che il richiamo contenuto nella successiva contrattazione collettiva - art. 88 del C.C.n.L. 2 agosto 1971 - alle norme della legge n. 604 del 1966, limitativa del potere di recesso dell'imprenditore, non era di per sè significativo della inesistenza anteriore del suddetto regime di stabilità). (Conf 3194/82, mass n 421139).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Contr. Coll. 25/11/1958 num. 65, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 02/08/1971 num. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)