Sez. 2, Sentenza n. 764 del 18/04/1962 (Rv. 251219 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DALLA PROROGA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO DA PARTE DEL CONCEDENTE - DECADENZA DALLA PROROGA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi in cui il concedente intenda coltivare direttamente il fondo, la decadenza dell'affittuario dalla proroga legale e subordinata alla sussistenza dei due presupposti che il concedente sia coltivatore diretto e disponga, con la famiglia, di capacita lavorativa adeguata alla coltivazione del fondo richiesto. L'accertamento di tali requisiti e demandato all'incensurabile apprezzamento del giudice specializzato agrario, il quale e al riguardo dotato di ampia discrezionalita, anche per l'apporto che i membri esperti del collegio possono dare alle decisioni delle questioni rientranti nell'ambito della loro particolare Competenza tecnica ed esperienza professionale. (Conf 1198/60, 2952/58, 1548/57, 1233/57).*
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)