Sez. 2, Sentenza n. 38 del 05/01/1977 (Rv. 383545 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPI RELATIVI - APPLICABILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRINCIPI RELATIVI - APPLICABILITA - LIMITI.*
La regola per cui l'Onere della prova incombe su colui che allega i fatti dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore non e operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo desumere il proprio convincimento, in ordine alla verita dei fatti stessi, dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 524/74, mass n 368282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)