Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 11/06/1971 (Rv. 352289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DIFFERENZE - INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI - CONFIGURABILITA DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - APPLICABILITA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 29 APRILE 1965 - VALUTAZIONE DELLA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - POTERE DEL COLLEGIO ARBITRALE - OMESSO RICORSO ALLA PROCEDURA ARBITRALE - CONFIGURABILITA DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DIFFERENZE - INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI - CONFIGURABILITA DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - APPLICABILITA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 29 APRILE 1965 - VALUTAZIONE DELLA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - POTERE DEL COLLEGIO ARBITRALE - OMESSO RICORSO ALLA PROCEDURA ARBITRALE - CONFIGURABILITA DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - ESCLUSIONE.*
I licenziamenti per riduzione di personale e quelli individuali costituiscono due ipotesi di licenziamento diverse soggettivamente ed oggettivamentè gli uni derivano da un giudizio dell'imprenditore sulla necessita od opportunita della soppressione di postì lavoro, gli altri sono determinati da motivi inerenti la persona del lavoratore. Nel caso in cui l'imprenditore industriale non si sia attenuto alla procedura prevista dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi per riduzione del personale, il licenziamento deve considerarsi individuale e ricade nell'ambito di applicazione del citato accordo interconfederale dell'aprile 1965. In detta Sede il collegio arbitrale puo procedere alla valutazione delle cause del licenziamento anche se trascendenti la persona del lavoratore e connesse con l'attivita produttiva e l'organizzazione del lavorò ne il licenziamento puo ritenersi ingiustificato per la sola ragione del mancato ricorso alla procedura arbitrale prevista per i licenziamenti da riduzione del personale.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/04/1965, Cod. Civ. art. 2119, Legge 29/04/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)