Sez. L, Sentenza n. 1336 del 08/04/1977 (Rv. 385043 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DIFFERENZE - RISPETTIVI RIMEDI - CONCORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DIFFERENZE - RISPETTIVI RIMEDI - CONCORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Non vi e omogeneita tra la fattispecie del licenziamento individuale e quella del licenziamento collettivo, l'uno determinato da motivi inerenti alla persona del lavoratore e l'altro da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale. Per questa ragione, non e concepibile il concorso dei rispettivi rimedi, ma soltanto la verifica 'a posteriorì dell'effettiva inquadrabilita di una concreta fattispecie fra i licenziamenti individuali e della conseguente operativita dei condizionamenti al potere di recesso introdotti con la legge n 602 del 1966, per una inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'accordo sindacale sui licenziamenti collettivi tale da impedire l'attivita che i Sindacati hanno il potere di svolgere nell'interesse (collettivo dei lavoratori). (V 1342/75, mass n 374870; (V 1784/71, mass n 352289).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)