Sez. 1, Sentenza n. 685 del 13/03/1974 (Rv. 368510 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RICORSI - PER OMESSA O IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - PREVENTIVO RICORSO ALLE COMMISSIONI - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE - NECESSITA - ANTERIORI NORME INCOMPATIBILI - ABROGAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RICORSI - PER OMESSA O IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - PREVENTIVO RICORSO ALLE COMMISSIONI - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE - NECESSITA - ANTERIORI NORME INCOMPATIBILI - ABROGAZIONE.*
Il contribuente puo agire dinanzi al giudice ordinario contro l'iscrizione a ruolo per nullita della notificazione dell'atto di accertamento soltanto dopo che sia intervenuta una decisione definitiva delle commissioni tributarie poiche, a norma dell'art 188 DPR 29 gennaio 195 8, n 645, e 22 RDL 7 agosto 1936, n 1639 - che regolano tutta la materia inerente ai ricorsi contro le iscrizioni a ruolo ed abrogano, quindi, per implicito, ogni norma anteriore incompatibile con il nuovo sistema, tra cui l'art 120 del RD 11 luglio 1907 n 560 sull'imposta di ricchezza mobile - egli e tenuto a produrre ricorso all'ufficio delle imposte che, qualora non ritenga di accoglierlo, lo trasmette alla competente commissione tributaria. (V 103'70, mass n 344805).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1907 num. 560 art. 120, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 188 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)