diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 103 del 19/01/1970 (Rv. 344805 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE DIRETTE - FASE GIURISDIZIONALE AVANTI I GIUDICI SPECIALI - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344805-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE DIRETTE - FASE GIURISDIZIONALE AVANTI I GIUDICI SPECIALI - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA.*

In tema di imposte dirette il preventivo svolgimento della fase giurisdizionale avanti i giudici speciali costituisce il presupposto del processo tributario di accertamento devoluto ai giudici ordinari nel senso che la controversia tributaria, avente per oggetto questioni di estimazione complessa, puo essere trasferita e proseguita nella Sede giudiziale ordinaria solo dopo la decisione di essa da parte delle commissioni tributarie, di modo che la cognizione del giudice ordinario non sorge che in via successiva, solo quando il primo giudizio, avanti al giudice speciale, sia definito. (V 2063-68, massima n 334186 2262-66, massima n 324410).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)