Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Testo in vigore al
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia
Titolo I. Disposizioni generali.
ALLEGATO
TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.
Art. 1
1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.
2. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.
3. Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,
Art. 2
1. Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in liberta', eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.
2. In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finche' non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.
Art. 3
1. Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
2. Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta.2
Art. 4
1. Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:
a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.
2. Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.
3. E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.
4. Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.
5. Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.2
Art. 5
1. Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi e' considerata zona faunistica a se stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.
2. Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove cio' non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi» esenti da ogni tassa di bollo.
Art. 6
1. Il territorio del Regno e' suddiviso nei seguenti Compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della Provincia rispettivamente indicata per prima:
1) Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara;
2) Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova;
3) Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso;
4) Trento, Bolzano, Belluno;
5) Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna;
6) Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Zara;
7) Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
8) Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, Forli';
9) Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera;
10) Genova, Imperia, Savona, La Spezia;
11) Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, Terni;
12) Pisa, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto, Apuania;
13) Roma, Littoria, Frosinone, Rieti, Viterbo;
14) Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso;
15) Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;
16) Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa;
17) Cagliari, Nuoro, Sassari.
2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Federazione italiana della caccia e il Comitato centrale puo', con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modificare la circoscrizione dei Compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun Compartimento.
Titolo II. Esercizio della caccia.
Capo I. Licenza di caccia.
Art. 7
1. La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.
2. Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.14
Art. 8
1. Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.
2. La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
3. L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.
4. Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli e' permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.
5. Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volonta' dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, e' vietata.
6. Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.
7. Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.
8. Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.
9. Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.
10. In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalita' per le irregolarita' nella cattura, il contravventore e' punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.
11. Le licenze per la detta attivita' venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia.
12. La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.
13. Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
14. All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato.
15. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
16. La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.
17. Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.18a
18. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 10
1. Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.
3. Non al procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.
4. Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione e' trasmesso al Pretore per il procedimento penale.14
Art. 11
1. Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della, selvaggina.
Capo II. Caccia e uccellagione.
Art. 12
1. La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:
a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.
L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.
2. I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.
3. I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.
5. I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria.
Art. 12-bis
1. Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.
2. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
3. Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
4. Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
5. I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.
6. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799
Art. 14
1. La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione Spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.
2. L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati.
Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.
3. Sono del pari vietati:
a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
d) il soprerba, lo strascino o strusa;
e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
f) l'uccellagione vagante col vischio;
g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
l) 10 gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
m) i lacci di qualsiasi specie.
n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
r) le armi munite di silenziatore.
4. Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
5. Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.
6. Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.
7. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.14
Art. 15
1. L'uccellagione con reti e' sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.
2. E' altresi' vietata l'uccellagione con reti alle quaglie eccetto che per mezzo della quagliara.
3. Il contravventore e' punito ai sensi dell'art. 14.
Capo III. Appostamenti fissi.
Art. 16
1. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.
2. Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno o di un'imbarcazione, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.
3. Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g).
4. Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero. debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).
5. Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.
Art. 17
1. Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare puo' farsi aiutare da uno o piu' dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.
Art. 18
1. E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.
2. La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.
3. In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confino di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.
4. Il contravventore e' punito con 'rammenda da L. 100 a L. 1000.
5. Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.14
Art. 19
1. La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.
2. Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia.
3. Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione e' limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.
4. La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.
5. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000.2
Art. 20
1. Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri gia' esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro e' in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.
2. Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.
3. Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.