Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 218 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7391
- Caccia
- Cacciatori non assicurati e cacciatori assicurati privi dei soli documenti giustificativi
- R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, penultimo comma (modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799)
- Identità di sanzione
- Difetto di razionale giustificazione della disposizione
- Illegittimità costituzionale in parte qua. leggi penali
- Determinazione dei comportamenti da punire, qualità e misura della pena
- Discrezionalità del legislatore
- Limite della razionalità
- Sindacabilità.
Leggi la massima
Rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalità. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con sé il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.
Norme impugnate
- art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 27 agosto 1973 dal pretore di Piombino nel procedimento penale a carico di Callai Mario, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mario Callai, imputato della contravvenzione preveduta e punita dall'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere, pur avendo ottemperato all'obbligo della prescritta assicurazione, esercitata la caccia senza essere stato in grado di esibire alle guardie forestali la prova dell'assicurazione stessa, il pretore di Piombino, con ordinanza 27 agosto 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa viene assoggettato alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur essendo assicurato, è sorpreso a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi.
Poiché, dopo gli adempimenti di legge, non vi sono stati costituzione o intervento di parti, il giudizio, come sopra promosso, viene all'esame della Corte convocata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
:
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, quando siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La disparità di trattamento denunziata con l'ordinanza di rinvio palesemente eccede da tali limiti, mancando ogni elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e razionale di una normativa come quella dell'art. 8 impugnato, il quale punisce - con la revoca della licenza di caccia da tre a cinque anni, nonché con le pene prevedute (dal precedente art. 7) a carico di chi cacci senza licenza - in modo identico chi non sia assicurato e chi, pur essendo assicurato, non sia stato in grado di darne la prova all'agente che gliene abbia fatto richiesta.
Ciò appare tanto più manifesto ove si consideri che:
a) lo stesso r.d. n. 1016 del 1939, nel testo modificato dalla legge n. 799 del 1967, punisce (art. 7) con l'ammenda da lire 12.000 a lire 120.000 chi eserciti la caccia senza essere munito della relativa licenza, mentre punisce (art. 10) con l'ammenda da lire 1.200 a lire 2.400, colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenta all'agente che gliene faccia richiesta;
b) nella stessa materia dell'assicurazione obbligatoria la legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, punisce (art. 32, comma primo) con l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a tre mesi chi circoli senza essere assicurato, mentre punisce (art. 32, comma secondo) con la semplice sanzione amministrativa da lire l.000 a lire 10.000 chi, pur essendo assicurato, circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il relativo contrassegno.
Ne consegue che la norma denunziata, nei limiti risultanti dalle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata illegittima, restando nella discrezionalità del legislatore - con il limite di una ragionevole differenziazione rispetto alla fatti specie di chi caccia senza essere assicurato - lo stabilire con quale sanzione debba essere punito chi, pur essendo assicurato, è sorpreso a cacciare privo dei documenti dimostrativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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