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Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 06/12/1966 (Rv. 325445 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - EFFETTUATA AL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325445-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - EFFETTUATA AL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Per giustificare la notificazione di un atto a una persona giuridica ai sensi del terzo comma dell'art. 145 cod.proc.civ., non basta l'ignoranza soggettiva della parte o dell'ufficiale giudiziario notificante circa la Sede dell'ente, a cui va notificato l'attò si richiede invece che l'ignoranza al riguardo non si sia potuta vincere con le indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza. La Corte di Cassazione, trattandosi di accertare la regolarita della Costituzione del rapporto processuale, puo compiere anche indagini di fatto e valutazioni di merito in ordine alla ritualita della notificazione. (Cfr. Sulla prima parte nn. 1131-65' 893-61). (Conf. Sulla seconda parte n. 419-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)