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Sez. 1 - , Sentenza n. 13269 del 16/05/2019 (Rv. 654041 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità definitiva - Affissione della relazione di stima all'albo pretorio - Equivalenza alla notificazione con le forme degli atti processuali civili - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654041-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblico interesse, il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune e la sua successiva comunicazione al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 865 del 1971, non soddisfa l'onere della notificazione dell'indennità di esproprio all'interessato nelle forme degli atti processuali civili, quale adempimento finalizzato a dare certezza della conoscenza dell'atto da parte del destinatario ed a consentire, in caso di sua consapevole inerzia, il maturarsi della decadenza dall'impugnazione. (Nella specie, la Corte di appello, equiparando erroneamente l'affissione della relazione di stima all'albo pretorio del Comune alla notificazione dell'indennità definitiva ex art. 143 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla stima proposta da uno dei comproprietari oltre il termine di trenta giorni dalla detta affissione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)