diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 03/07/2013 (Rv. 627082 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine - Decorrenza - Pubblicazione dell'avviso di deposito della stima sul F.A.L. non preceduta dalla notifica ai proprietari dell'ammontare dell'indennità definitiva e del decreto di esproprio - Opposizione - "Dies a quo" - Dalla data dell'ultima notificazione - Mancanza - Prescrizione decennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627082-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa decorre, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dall'inserzione, nel foglio annunzi legali della provincia (F.A.L.), della relazione della Commissione provinciale solo se tale inserzione rappresenti l'atto finale del procedimento, mentre in caso di inosservanza del modello procedimentale - e, in particolare, nell'ipotesi in cui la pubblicazione sul F.A.L. abbia preceduto la notificazione ai proprietari dell'ammontare dell'indennità definitiva e del decreto di esproprio - il termine breve decorre dalla notifica dell'ultima di tali formalità, trovando applicazione, in mancanza, la prescrizione ordinaria decennale; infatti - atteso lo scopo di assicurare l'unicità del giudizio di opposizione e la decorrenza unitaria del termine per tutti gli interessati - resta escluso che, dopo la pubblicazione sul F.A.L., il decreto possa essere utilmente notificato ad alcuni soltanto dei comproprietari facendo decorrere il termine anche per gli altri.

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)