Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Consulenza tecnica d’ufficio - Rilievi critici delle parti - Distinzioni - Contestazioni valutative - Formulazione in comparsa conclusionale o in appello - Ammissibilità - Limiti e condizioni. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non
introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)