Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 06/12/2011 (Rv. 620646 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. - Norma entrata in vigore in data 11 settembre 2005 - Applicabilità anche ai procedimenti esecutivi pendenti - Limiti - Estinzione verificatasi dopo l'entrata in vigore della norma - Conseguenze - Inidoneità a regolare gli effetti di estinzione avvenuta in precedenza.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, quarto comma novies, lettera b, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed entrato in vigore l'undici settembre 2005), è applicabile alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma soltanto se l'estinzione si sia verificata dopo tale data, e non può, quindi, regolare gli effetti di un'estinzione avvenuta in precedenza.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 632, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)