Sez. 3 - , Sentenza n. 20817 del 20/08/2018 (Rv. 650419 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Giudizio di divisione dei beni pignorati (cd. divisione endoesecutiva) - Modalità di introduzione - Imposizione di forme più onerose da parte del giudice - Legittimità - Limiti - Conseguenze in caso di inosservanza da parte dell’onerato.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI
Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)