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Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato condividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato. ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672258-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)