Sez. 2, Sentenza n. 9137 del 30/04/1985 Ud. (dep. 14/10/1985) Rv. 170705 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - IN GENERE - ELEMENTO DIFFERENZIALE - VIOLENZA SULLE PERSONE AL FINE DI SUPERARE LA RESISTENZA DELLA VITTIMA ALLO SPOSSESSAMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI RAPINA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - IN GENERE - ELEMENTO DIFFERENZIALE - VIOLENZA SULLE PERSONE AL FINE DI SUPERARE LA RESISTENZA DELLA VITTIMA ALLO SPOSSESSAMENTO - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI RAPINA - FATTISPECIE.*
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo è costituito dalla diversa direzione della violenza che può investire direttamente la persona che detiene la cosa ovvero essere esercitata esclusivamente sulla cosa. In quest'ultimo caso si ha furto con strappo, anche se dalla sua esecuzione, a causa della relazione fisica fra persona e cosa, può derivare qualche ripercussione - indiretta ed involontaria - sulla persona. Ma quando la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, la violenza necessariamente si estende alla persona in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincerne la resistenza. In tal caso si vuole usare violenza direttamente contro la persona allo scopo di farle subire lo spossessamento della cosa. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato di rapina a carico di soggetto che sporgendosi da un'auto in marcia e dando strappi ad una borsa che tenuta a tracolla da una donna aveva trascinato costei per qualche metro sulla carreggiata facendole rotolare per terra fino a quando non si era spezzata la cinghia della borsa). (Conf mass n 154840; (Conf mass n 152993; (Conf mass n 155078).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)