Sez. 3, Sentenza n. 971 del 05/04/1974 (Rv. 368906 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIU PERSONE - IN GENERE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - AZIONE CONTRO UNO DEI COOBBLIGATI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DEBITORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIU PERSONE - IN GENERE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - AZIONE CONTRO UNO DEI COOBBLIGATI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DEBITORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In tema di fideiussione solidale, essendo autonome le azioni esperibili contro i coobbligati, non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario, perche, a norma dell'art 1306 cod civ, il creditore puo utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)