Sez. 1 - , Sentenza n. 23422 del 17/11/2016 (Rv. 642655 - 02)
FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - IN GENERE | Sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori in solido - Effetto nei confronti degli altri debitori - Esclusione - Fondamento - Litisconsorzio necessario fra debitori - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - IN GENERE
Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati. E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell'art. 1306 c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1943, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)