Sez. 1, Sentenza n. 139 del 08/01/1981 (Rv. 410539 - 01)
TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI (IN GENERE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
Ai sensi degli artt 26 e 29 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, la commissione centrale rinvia alla commissione di secondo grado, a seguito di accoglimento del ricorso, solo nell'ipotesi in cui debba rinnovarsi il giudizio su questioni di valutazione estimativa o di quantificazione delle pene pecuniarie. (V 5789/79, mass n 402432; (V 1363/79, mass n 397651).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)