Sez. 1, Sentenza n. 5789 del 10/11/1979 (Rv. 402432 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO - DEDUZIONE DI NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ACCERTAMENTO - ACCOGLIMENTO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - DIVIETO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO - DEDUZIONE DI NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ACCERTAMENTO - ACCOGLIMENTO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - DIVIETO.*
Nell'ipotesi di controversia avente ad oggetto la legittimita dell'iscrizione a ruolo sul presupposto della dedotta nullita della notificazione di un accertamento non impugnato, la pronunzia della commissione centrale che accoglie il ricorso del contribuente ritenendo l'esistenza di tale nullita e, quindi, l'illegittimita dell'iscrizione a ruolo, non puo disporre il rinvio dinanzi alla commissione di secondo grado, poiche detta ipotesi non rientra tra quelle previste dall'art 29 del DPR 26 ottobre 1972 n 636; ne il rinvio puo disporsi, agli effetti degli artt 21 e 24 del citato decreto, in applicazione dell'art 162 cod proc civ, non riferibile alla nullita dell'avviso di accertamento, che abbia dato luogo al ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo. (V 1363/79, mass n 397651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)