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Sez. 3, Ordinanza n. 405 del 08/01/2026 (Rv. 677670-01)

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO | Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie. TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677670-01

TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo).

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)