Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 30/10/1973 Ud. (dep. 27/04/1974) Rv. 126797 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - EQUIVALENZA TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - EQUIVALENZA TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Il danno, nella cosiddetta truffa contrattuale (o commessa mediante la conclusione di un contratto), sussiste non solo quando vi sia una sproporzione di valori tra prestazione e controprestazione, ma anche quando, nonostante l'equilibrio tra le stesse, la cosa acquistata dal raggirato sia da lui inutilizzabile in tutto o in parte ovvero sia priva di effettivo valore, e la vittima si sia determinata all'atto pregiudizievole di disposizione patrimoniale in base ad un erroneo convincimento in ordine alla reale situazione di fatto, formatosi per effetto dell'errore ingenerato dall'agente con gli artifici o i raggiri.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)