Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 01/08/2000 (Rv. 538970 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Cittadino italiano che agisce contro cittadino straniero dinanzi al giudice italiano - Applicabilità della lex fori - Condizione di reciprocità ai sensi dell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale - Rilevanza - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il cittadino italiano, che conviene un cittadino straniero dinanzi al giudice italiano per il risarcimento del danno da incidente stradale, non può beneficiare del maggior termine prescrizionale stabilito nello Stato a cui quest' ultimo appartiene, perché si applica la lex fori, senza che rilevi in contrario l' esistenza della condizione di reciprocità, stabilita dall' articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)