Sez. 3, Sentenza n. 12978 del 20/12/1995 (Rv. 495146 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO | Condizione di reciprocità - Natura - Contestazione onere probatorio dello straniero - Acquisizione del testo di legge - Necessità - Esclusione "affidavit" di organo di stato estero - Sufficienza.
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO
L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione e, poiché la conoscenza della legge straniera si risolve in una "quaestio facti", la prova può essere data con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto "affidavit") di organo dello Stato estero e senza che sia necessaria l'acquisizione del testo della legge straniera.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)