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Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014 (Rv. 632602 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632602-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)