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Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006 (Rv. 588102 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenze statuenti sulla litispendenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588102-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che non sia stata emessa dal giudice di pace. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della impugnazione della decisione in materia di litispendenza con ricorso per cassazione trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)