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Sez. 1, Sentenza n. 18978 del 08/08/2013 (Rv. 627493 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI | Provvedimento negativo della Corte d'appello con riguardo all'indicata idoneità - Carattere decisorio e definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627493-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI

In tema di adozione internazionale, il provvedimento camerale con cui la Corte di appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità all'adozione di minori stranieri, a norma dell'art. 30 della legge 5 aprile 1984, n. 183, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, il quale, anche nel caso in cui abbia rigettato l'istanza (peraltro sempre riproponibile), non incide su diritti né su "status" dei richiedenti, e neppure risolve un conflitto tra contrapposti interessi, limitandosi a concludere un procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla tutela dell'unico interesse preso in considerazione dalla legge, che è quello del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 05/04/1984 num. 184 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)