Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 17/06/1996 (Rv. 498136 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI | Provvedimento della Corte d'appello confermativo di quello del Tribunale che riconosca l'indicata idoneità - Carattere decisorio e definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., ad opera del P.M. - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI
In tema di adozione internazionale, il provvedimento camerale, con il quale la Corte di appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità all'adozione di minori stranieri, a norma dell'art. 3o legge n. 184 del 1983, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento interlocutorio e privo di forza potenziale di giudicato che, anche nel caso in cui abbia accolto l'istanza per la dichiarazione della predetta idoneità, non incide su diritti né su "status" dei richiedenti, né risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma si limita a concludere un procedimento (di volontaria giurisdizione) volto alla tutela dell'unico interesse presso in considerazione dalla legge, vale a dire, di quello del minore
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 05/04/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)