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Sez. L, Sentenza n. 3500 del 12/06/1984 (Rv. 435510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 26 LEGGE N. 118 DEL 1971 - NATURA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2110 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 26 LEGGE N. 118 DEL 1971 - NATURA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2110 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*

Il congedo straordinario concesso ai sensi dell'art. 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non costituisce un mero beneficio accordato con valutazione legale tipica al lavoratore in considerazione della sua qualità di mutilato o invalido civile, ma, essendo subordinato all'autorizzazione del medico provinciale, presuppone il riscontro da parte di questi di uno stato morboso in atto, bisognevole di cure, con la conseguenza che l'assenza del lavoratore stesso per la fruizione del congedo suddetto è riconducibile al caso di malattia di cui all'art. 2110 cod. civ. e non lo priva del diritto alla retribuzione, da corrispondersi secondo le Disposizioni della contrattazione collettiva o, in difetto, alla stregua di tale ultima norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)