Sez. L, Sentenza n. 7359 del 10/12/1986 (Rv. 449415 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - SENZA INERENZA FUNZIONALE AL FONDO RUSTICO - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - SENZA INERENZA FUNZIONALE AL FONDO RUSTICO - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Dalla necessaria inerenza funzionale dell'allevamento al fondo rustico consegue che, anche ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., non può considerarsi imprenditore agricolo (ai fini, nella specie, della Determinazione della contribuzione previdenziale) chi attende all'allevamento del bestiame senza utilizzare, nemmeno in parte, i prodotti della terra di cui ha la disponibilità, sicché, in particolare, tale allevamento esula dagli schemi dell'attività agricola quando la terra resta al di fuori della combinazione dei mezzi produttivi, dinamicamente organizzati dall'imprenditore, e sia invece usata come area di sosta, più o meno prolungata, in cui il bestiame è materialmente collocato per la custodia, la cura e lo sviluppo, praticati secondo nuove tecniche e nuovi procedimenti, non ancorati alla produttività del fondo. (V 1414/84, mass n 435510; (V 6662/83, mass n 431386; (V 6662/83, mass n 431389; (V 2340/83, mass n 427193; (V 1617/82, mass n 419442; (V 5111/80, mass n 408973; (V 1982/70, mass n 348042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)