Sez. U, Sentenza n. 8274 del 10/10/1994 (Rv. 488052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Integrazione salariale ordinaria e straordinaria - Provvedimento autorizzativo - Carattere discrezionale - Diniego - Contestazione - Devoluzione al giudice amministrativo - Interesse del datore di lavoro alla realizzazione del diritto alle anticipazioni versate - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria, autorizzata dall'I.N.P.S., quanto quella straordinaria, autorizzata dal Ministero del lavoro, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo, come tali suscettibili di tutela davanti al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione all'integrazione medesima, il quale è atto caratterizzato da discrezionalità amministrativa, sicché, prima del suo venire in essere, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi rispetto ai benefici discendenti dalla disciplina normativa dell'integrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove lo stesso datore intenda insorgere contro il diniego di autorizzazione, non può che adire il giudice amministrativo, ancorché la contestazione sia finalizzata alla realizzazione del diritto al rimborso delle integrazioni anticipate.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)