Sez. L, Sentenza n. 6338 del 22/06/1999 (Rv. 527815 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Concessione e proroga del trattamento di integrazione salariale - Autonomia di ciascun periodo - Conseguenze - Prestazione di attività lavorativa in costanza di integrazione salariale - Onere di comunicazione preventiva all'INPS - Omissione e conseguente sanzione della decadenza del lavoratore dall'integrazione salariale - Rilevanza nel solo ambito di ciascun periodo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Ciascun periodo per il quale sia stato richiesto ed ottenuto un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale - ancorché sotto forma di proroga di quello già in atto - è distinto e separato dai periodi successivi, e ognuno dei medesimi periodi ha rilevanza giuridica autonoma rispetto agli altri per quanto attiene ai diritti ed obblighi connessi al godimento del beneficio. Ne consegue che l'adempimento da parte del lavoratore dell'onere di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata - che la legge consente di effettuare ai lavoratori fruenti di integrazione salariale alla condizione che si tratti di lavori temporanei o saltuari (cfr. art. 8, quarto comma, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988) - va verificato con riferimento al periodo di integrazione salariale di volta in volta autorizzato, e la sanzione della decadenza, comminata per l'inosservanza dell'onere anzidetto, produce i suoi effetti all'interno del singolo periodo nel corso del quale il fatto che vi ha dato luogo si è verificato ed esaurito.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)