Sez. L, Sentenza n. 5838 del 03/07/1987 (Rv. 454234 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTARE NEL FRATTEMPO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER UN TERZO - INSUSSISTENZA - LIMITI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE ASSENTE PER CERVICALGIA SVOLGENTE PER UN TERZO ATTIVITÀ DI GUIDA DI UN AUTOMEZZO E DI SCARICO E CONSEGNA DELLA MERCE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTARE NEL FRATTEMPO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER UN TERZO - INSUSSISTENZA - LIMITI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE ASSENTE PER CERVICALGIA SVOLGENTE PER UN TERZO ATTIVITÀ DI GUIDA DI UN AUTOMEZZO E DI SCARICO E CONSEGNA DELLA MERCE.*
Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa per un terzo, tuttavia tale comportamento può giustificare il licenziamento qualora implichi l'inosservanza dei fondamentali obblighi del prestatore d'opera, come quelli di correttezza, lealtà e fedeltà, ed in particolare quando l'attività prestata in favore di un terzo possa comportare ulteriore pregiudizio per la salute del lavoratore, compromettendone o ritardandone la guarigione ed il ritorno all'attività produttiva. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto giustificato il licenziamento di un lavoratore che, assente dal servizio perché affetto da cervicalgia, svolgeva attività di guida di un automezzo provvedendo anche alle operazioni di scarico e di consegna della merce). (V 2434/85, mass n 440274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)