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Sez. L, Sentenza n. 2434 del 12/04/1985 (Rv. 440274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE UN'ALTRA ATTIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGERE UN'ALTRA ATTIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Non sussiste, a carico del dipendente assente per malattia, un divieto assoluto di svolgere un'altra attività, tranne che questa evidenzi una simulazione di infermità o comporti, anche attraverso la compromissione della guarigione, l'inosservanza dei suoi doveri e, in particolare, di quello di fedeltà. (nella specie, l'impugnata sentenza-confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l'insegnamento del "judo" dal lavoratore impartito durante un'assenza motivata dalla necessità di visite ed esami medici per un'affezione oculare). (Conf 1361/81, mass n 411985; (Conf 584/81, mass n 411070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)