Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 14/03/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 207738 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Magistrato di sorveglianza che ne abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 51 ter dell'ordinamento penitenziario - Incompatibilità a partecipare al collegio che decida successivamente la revoca - Esclusione. .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non sussiste violazione dell'art. 34, comma primo, cod. proc. pen. (incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio) nell'ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza, avendo disposto la provvisoria sospensione di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 51 ter dell'ordinamento penitenziario, concorra successivamente a costituire il tribunale di sorveglianza che adotti il provvedimento di revoca di detta misura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 34 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)