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Sez. 1, Sentenza n. 4 del 08/01/1997 Cc. (dep. 06/02/1997) Rv. 206763 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di sospensione cautelare di misure alternative - Incompatibilità del magistrato di sorveglianza che l'ha adottato a far parte del tribunale di sorveglianza che deve decidere sulla revoca - Esclusione - Contrasto di tale disciplina con i principi costituzionali - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206763-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di sospensione cautelativa di una misura alternativa, da adottarsi da parte del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 ter dell'ordinamento penitenziario, nel caso in cui l'interessato abbia posto in essere comportamenti tali da determinare la revoca di detta misura, è un provvedimento meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale (tribunale di sorveglianza) competente a decidere se dar luogo o meno alla suddetta revoca. Esso, pertanto, non essendo in alcun modo assimilabile al provvedimento con il quale venga concesso o negato un permesso premio, non può in alcun modo determinare incompatibilità del magistrato di sorveglianza a far parte, come previsto dall'art. 70, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, del collegio costitutivo del tribunale di sorveglianza che deve decidere sulla revoca. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 25, 76 e 77 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)