Sez. L, Sentenza n. 427 del 18/01/1991 (Rv. 470531 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo. | Questione della procedibilità della domanda in relazione al previo esperimento della procedura amministrativa - Poteri - Dovere del giudice del merito - Termine - Inosservanza - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo.
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché, l'improcedibilità, ove non venga per qualsiasi motivo rilevata entro il detto termine (mancando, nella specie, la tempestiva eccezione della parte interessata per avere questa contestato l'esistenza stessa del rapporto assicurativo), non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)